CONDIZIONI DI VENDITA

1. Applicazione delle condizioni

Le presenti condizioni generali (qui di seguito “le CONDIZIONI”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito “il /i PRODOTTI) a cui sia parte la LINEA SKYTECH DECOR UNION 2000 ( qui di seguito “il FABBRICANTE”). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del Fabbricante, esse costituiscono la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includono risulteranno valide nel loro complesso, le parti invalidi saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.

2. Conclusione del contratto di vendita – consegna dei prodotti

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il proponente o l’ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte. L’ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzioni del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI ordinati non comporta l’accettazione dell’intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI . La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l’accettazione dell’intero ordine, ma solo di quella parte di prodotti effettivamente consegnati. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI,e la resa degli stessi in Italia e all’estero avverrà secondo la formula di “Franco Fabbrica”. Salvo diverso accordo tutte le date indicate come termine di consegna si rendono a titolo indicativo.

3. Caratteristiche dei prodotti – garanzie – reclami

Le piastrelle in ceramica ed altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla DECOR UNION 2000 sono conformi alle norme Europee UNI-EN ISO 14411. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi, l’Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI  sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alla specificità della produzione del Fabbricante, a fronte di ogni prodotto, nei listini e sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l’uso specifico consigliato dal FABBRICANTE. Le differenze di tonalità non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di ingelività si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita  indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed esclusivamente per uso interni o comunque in locali protetti dalle intemperie. I materiali ceramici con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all’esterno, ne in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità, specialmente se bagnate, il FABBRICANTE  ne sconsiglia di conseguenza l’uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l’acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICATAMENTE per uso in locali pubblici. La rappresentazione dei PRODOTTI  sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE  sono puramente illustrative e no rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa del PRODOTTO rappresentato. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l’assenza di vizi nei PRODOTTI  forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI  classificati dai FABBRICANTI per qualità inferiori alla 1° scelta o per partite di PRODOTTI  di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. Per queste si applica la clausola contrattuale di merce vista e piaciuta, dove l’acquirente si dichiara edotto sui vizi della stessa e ai sensi dell’articolo 1476 e 1491 c.c. dichiara di rinunciare espressamente alle garanzie di legge. E’ comunque prevista una tolleranza del 5%. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all’uso improprio degli stessi  da parte degli acquirenti e/o dei suoi eventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazioni alle situazioni precedentemente descritte. I reclami devono essere comunicati dall’acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di 8 giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà  per vizi che vengono denunciati  dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all’Acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia di vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta. In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevati solo successivamente alla posa, ai fini dell’applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d’arte (norme DIN 18352). La garanzia del FABBRICANTE  si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E’ escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI. In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà accedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di 10.000 €. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazioni esteri, diversa da quella italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondono a quelle autorizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

4. Prezzi e condizioni di pagamento.

I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di contratti di vendita  a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all’estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta del FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in euro. Tutte le spese bancarie e di negoziazione  sono a carico dell’acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.

5. Agenti del FABBRICANTE

Gli agenti del FABBRICANTE  promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE  salvo specifica autorizzazione scritta. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6. Riservato dominio

E’ convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI  è effettuata con riserva di proprietà a favore del  FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 e seguenti dei c.c  Tuttavia il rischio di perimenti della merce passa all’acquirente  dal momento della consegna  dei PRODOTTI. Nella  vendita all’estero, nel caso in cui la merce sia venduta e consegnata ai clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell’ambito di normali rapporti commerciali dell’acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta. In caso di mora dell’Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7. Forza maggiore

Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione e difficoltà dei trasporti.

8. Diritto applicabile – foro competente

I contratti di vendita all’esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge Italiano, ed in particolare dalla Conservazione sui Contratti di Vendita Internazionali di beni mobili, ove non derogata  dalla presente CONDIZIONI e dalla Convenzione di Vienna dell’11 Aprile 1980. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l’azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati al FABBRICANTE quali mezzo di pagamento.